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statuto

Comitato Promotore della costituenda

 

COOPERATIVA   3C

Cinema - Coraggio - Cultura

 

Società cooperativa a responsabilità limitata

 

 

Progetti- Obiettivi- Strategie- Prime attività - Tempi di attuazione

 

Una cooperativa in grado  di

- coniugare efficacia e solidarietà affermando  il primato del socio capace di costruire relazioni coproduttive con realtà nazionali ed internazionali, allo scopo di formare una nuova cultura produttiva tesa all'investimento in capitale umano e tecnologico;

 

- riuscire nei fatti come ogni socio può manifestare il suo interesse o la sua vocazione nel settore artistico condividendo il comune spirito di servizio a favore di una comune iniziativa; una competizione per dimostrare che svolgendo un'attività artistica prudente ed attenta alle richieste del mercato si possono raggiungere notevoli risultati positivi ed appaganti  che accrescono il valore culturale dei fondatori;

 

Da ciò l'iniziativa di far nascere la :

 

COOPERATIVA 3C

Società cooperativa a responsabilità limitata .

 

 

 

PROGETTO

 

- Migliorare le condizioni economiche e sociali dei suoi soci attraverso la  ricerca, promozione, produzione  di opere cinematografiche  con la valorizzazione artistica nel campo del cinema, della cultura popolare ed alternativa anche riguardo al mondo giovanile e femminile.  Gestione e sviluppo commerciale delle realizzazioni cinematografiche, delle attività connesse, affini o complementari.

 

 

OBIETTIVI

 

Scopo di tale sostegno alla produzione è attrarre nel settore della cinematografia investimenti diretti ed indiretti, di consentire la progressiva professionalizzazione delle maestranze tecniche ed artistiche, di permettere l'apertura ai flussi culturali, artistici ed economici nazionali ed internazionali attraverso il confronto con la produzione sul campo, di mettere in contatto le strutture pubbliche e private nel territorio con le migliori esperienze produttive estere .

Nella primissima fase dell'attività oggetto dell'iniziativa,  lo scopo è rivolto a produzioni italiane

Che presentino progetti di:

-lungometraggio;

- film di largo formato ;

- cortometraggio o mediometraggio;

- film TV;

-serie TV;

- videoclip;

- videogame.

 

 

STRATEGIA

 

E' intendimento  di adottare con professionalità i metodi che riguardano la strategia di comunicazione nelle sue varie fasi.

Il piano media verrà affrontato con razionalità ed alla luce del momento storico in cui viene studiato ed esaminato.

Una particolare attenzione verrà rivolta allo schema di distribuzione dell'opera cinematografica, nonché verranno esaminati i media mix, così come il trailer ed infine il viral marketing e la promozione ondine.

 

 

PRIMA    ATTIVITA'

 

Raccolta di adesioni finanziarie dirette  alla produzione e distribuzione non solo su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero di un film, sulla base di un progetto nato dalle note doti artistiche del Prof. Demetrio Casile, già regista e sceneggiatore di altre opere di successo. In questa prima fase è intendimento del Comitato Promotore dedicare tutte le forze necessarie alla produzione di un film con il convincimento che, in presenza di  un auspicabile successo, l'attività possa positivamente continuare con la produzione di altre opere già "in fieri" nei programmi di uno o più soci fondatori.

 

TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Termini previsti:  Aprile 2009 termine ultimo  per la raccolta del capitale Dicembre2008 -Gennaio 2009  per l'inizio delle riprese.

 

 

 

 

 

STATUTO

 

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.-

 

 

Art. 1)  E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, con denominazione COOPERATIVA 3C  Cinema-Coraggio Cultura,s. r l.

 

Art.2) La cooperativa ha sede in Corso Garibaldi 621 Presso lo studio Commerciale Dott. Scrufari

 

Art. 3)  La cooperativa ha durata fino al Settembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

 

Art.4) La cooperativa che opera senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e della promozione umana, ha per oggetto migliorare le condizioni economiche e sociali dei suoi soci, attraverso la promozione, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a)      la ricerca, il supporto, la documentazione, la sensibilizzazione, nonché la valorizzazione artistica nel campo del cinema, della cultura popolare e alternativa, anche riguardo al mondo giovanile ed alla cultura femminile;

b)      produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive su qualunque supporto e destinate ad ogni circuito distributivo;

c)      gestione e sviluppo commerciale delle realizzazioni cinematografiche ed attività connesse, affini o complementari rispetto a quelle di cui ai punti precedenti;

d)      organizzazione di manifestazioni cinematografiche, teatrali, culturali in genere, sfilate di moda sia private che pubbliche;

e)      l'organizzazione e la gestione  di manifestazioni, convegni e di iniziative corsali di formazione professionale, educazione, istruzione e cultura, che abbiano lo scopo di diffondere non solo le attività della cooperativa, ma anche attività e  gli scopi di istituzioni, enti o privati che operano con obiettivi compatibili.

 

Art. 5) La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella indicata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa;

-         assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

-         dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

-         concedere avalli cambiari, fideiussori  e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

-         usufruire contributi erogati da enti pubblici quali Unione Europea, Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da altri enti pubblici o privati;

-         amministrare e gestire eventuali propri fabbricati.

Art.6) Il numero dei soci è llimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno

di età.

Possono inoltre essere ammessi come soci anche persone giuridiche, pubbliche e private, ditte individuali, Enti e Associazioni.

La responsabilità di ciascun associato per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle azioni sottoscritte.

 

Artico!© 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a)   indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

b)   l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà mai comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

c)    dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, verranno approvati dall'Assemblea dei soci.

Trattandosi di enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente oppure dal Presidente pro-tempore e deve contenere: o  indicazioni anagrafiche e fiscali e denominazione sociale; o  indicazioni dell'importo o della quota di capitale sottoscritto, che non dovrà mai

comunque essere inferiore a quella stabilita all'atto costitutivo, né superiore ai

limiti fissati dalla legge; o  dichiarazione di accettazione di statuto sociale, alla domanda dovrà essere

allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato

l'adesione;

o impegno di versare la eventuale tassa di ammissione fissata dall'assemblea dei soci; di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali; di partecipare all'autofinanziamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6,

delibera sulla domanda.

 

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui al successivo art. 8. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

 

Articolo 8

I soci dovranno versare una tassa di ammissione deliberata dal competente organo sociale e sottoscrivere la quota di capitale sociale di cui al comma b) del precedente articolo 7.

Essi sono obbligati:

a ) al versamento immediato della tassa di ammissione;

b ) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal

successivo articolo 20; e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

 

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

 

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa morte.

 

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)   che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)   che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

 

Articolo 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6 o nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

 

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a)  che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni sociali legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b)  che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c)   che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che abbia una condotta morale civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

f)  che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

 

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dal presente statuto.   •

I soci che intende ranno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri rimettendola al suo presidente a mezzo raccomandata entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi, a pena di decadenza.

 

Articolo 14

I        soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

II       rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla
concorrenza di ogni eventuale credito liquido, deve essere effettuato nei termini
previsti dall'articolo 2529 del codice civile.

 

Articolo 15

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 14.

 

Articolo 16

I soci deceduti, decaduti ed esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fondi indicati all'articolo 18.

 

Articolo 17

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci o degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea.

 

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

Articolo 18

II patrimonio della società è costituito:

a)  dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di importo minimo di 120,00 (centoventi)  euro;

b)  dalla riserva ordinaria, formata con le quote dagli cui all'articolo 22, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c)   da eventuali riserve straordinarie;

d)  da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione degli oneri futuri;

e)  da qualùnque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

 

Articolo 19

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

 

Articolo 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a)                almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b)                il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 21

Le quote sono sempre nominative. Non possano essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

 

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a)   a riserva legale nella misura non inferiore al 20% (venti per cento):

b)   il 3 (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c)   a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore ai tassi previsti dalla normativa vigente ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;

d)   ad eventuale riserva straordinaria.

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 23

Sono organi della società cooperativa:

a)     l'Assemblea dei Soci;

b)     il Consiglio di Amministrazione;

c)      il Presidente;

d)     il Collegio dei Sindaci;

e)     il Collegio dei Probiviri.

 

a)     ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento di suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano rappresentati tutti i soci con diritto di voto, amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

 

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

1)  approva il bilancio consuntivo ed anche il programma preventivo;

2)  procede alla nomina delle cariche sociali;

 

4)     determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività e la responsabilità dei sindaci;

5)     approva i regolamenti interni della cooperativa;

6)     delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7)     delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre tante volte quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dai Sindaci o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

 

Articolo 26

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

 

Articolo 27

L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni, nel rispetto della legge.

 

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. I soci persone giuridiche possono avere fino a cinque voti. Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto ai voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

 

Articolo 29

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto nell'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

 

B) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 30

II Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I        consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

II       Consiglio elegge nei proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

 

Articolo 31

Fatta salva la norma di cui all'articolo 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni sino al rinnovo che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso o, in mancanza, dal Collegio Sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

 

Articolo 32

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

 

C) PRESIDENTE

 

Articolo 33

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente può riscuotere sia da pubbliche amministrazioni sia da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

 

D) COLLEGIO SINDACALE

 

Articolo 34

II Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra con soci, la quale assemblea nomina fra gli eletti il presidente.

I        sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora l'Assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

 

Articolo 35

II       Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare
sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e verificare che il bilancio sia conforme alle risultanze contabili.

I        sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di controllo e di ispezione. I sindaci devono anche:

a)   accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b)   accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; e) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d ) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori. Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell'apposito libro dei verbali. Le mansioni e le responsabilità dei sindaci sono regolata dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

E) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Articolo 36

II       Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente,
uno dal resistente ed il terzo in comune accordo fra i due membri eletti. In
mancanza di accordo provvedere, su ricorso della parte più diligente, il presidente
del Tribunale di Bolzano.

La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione dei Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto - pena di decadenza - nei termini di 30

giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale con

dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge

ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'irnpugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Articolo 37

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 26 nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

 

 

 

Articolo 38

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n.59 del 31/01/92.

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo 3 9

II funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

 

Articolo 40

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

 

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